SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (CSE-CSP)

Il CSP, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, ed il CSE, Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, sono le due figure più importanti per la corretta gestione della sicurezza all’interno di un cantiere edile. La nomina di tali figure spetta al Committente dell’opera o, qualora sia stato nominato, al Responsabile dei Lavori, ai sensi dell’Art. 90 del Decreto Legislativo 81/2008.

Art. 90, Comma 3 del D. Lgs. 81/2008: quando nei cantieri è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazionedesigna il coordinatore per la progettazione.

Art. 90, Comma 4 del D. Lgs. 81/2008, quando nei cantieri è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell’affidamento dei lavoridesigna il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Art. 90, Comma 5 del D. Lgs. 81/2008, la designazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere fatta anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Disponibile il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - noto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro - coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi (aggiornato nell'edizione giugno 2016). 


Testo unico (Ministero del Lavoro) >>

Testo unico 81/2008 (.pdf) >>

QUADERNI TECNICI (a cura dell'INAIL)

Obiettivo dei Quaderni Tecnici e accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Forniscono informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali. I Quaderni sono rivolti a coloro che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili rappresentando un agile strumento sia per l’informazione e la formazione dei lavoratori sia per il miglioramento dell’organizzazione delle piccole e medie imprese.

"ALTA VIGILANZA" DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA (CSE)

La funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo.
Il Datore di lavoro, resta il principale obbligato in tema di sicurezza e continua evidentemente ad essere il soggetto maggiormente coinvolto dai procedimenti inerenti l'accertamento delle responsabilità per la violazione delle norme di prevenzione.

La funzione di vigilanza del coordinatore sia da definire "alta", in quanto riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non si debba confondere con quella "operativa" demandata al datore di lavoro ed alle figure che da esso ricevono poteri e doveri, come il dirigente ed il preposto, e che deve esercitarsi quotidianamente con diretto riguardo alle condotte dei lavoratori.
In base a queste sentenze, nel caso di infortunio è doveroso comprendere se si tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, che è affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro e dei suoi collaboratori, o se invece l'evento sia riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione, e della relativa sicurezza, rispetto alla quale al CSE è affidato il generale dovere di alta vigilanza, che non implica normalmente la continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto, ma che certamente presuppone la verifica di carattere generale circa l'assetto delle singole lavorazioni e la relativa sicurezza.

VERBALE DI COORDINAMENTO

La Cassazione riconosce valore al verbale di coordinamento redatto dal CSE e sottoscritto dalle imprese come fonte integrativa al PSC precedentemente predisposto, evidenziando come sia compito dei datori di lavoro e non del CSE procedere ad opportuna divulgazione dei compiti di corretta informazione alle maestranze.


ORDIGNI BELLICI INESPLOSI

Il Consiglio nazionale ingegneri ha approvato e diffuso, nel corso della seduta del 17 maggio 2017, le “Linee Guida per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi“.

Il documento, che recepisce quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. come modificato dalla Legge 1° ottobre 2012, n. 177, introduce un insieme di raccomandazioni per la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi riferita ad attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

In analogia con l'approccio sulle altre tipologie di bonifica che si rendano necessarie nel cantiere, la voce specifica di computo riferita a localizzazione e bonifica di ordigni bellici non rientra tra i costi della sicurezza ma costituisce una lavorazione, soggetta dunque a ribasso, fermi restando gli oneri intrinsechi della sicurezza in essa compresi.

La procedura tecnico amministrativa da osservare può essere schematizzata nelle seguenti fasi:

- istanza del Committente all'ufficio B.C.M. competente per il territorio con allegati elaborati grafici, relazione tecnica, sezione scavi, relazione geologica;

- entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta il reparto B.C.M. rilascia parere vincolante e relative "prescrizioni tecniche"

- il Committente avvalendosi di un'impresa specializzata nel settore della Bonifica Bellica redige il progetto di bonifica e lo trasmette al reparto infrastrutture che entro i successivi 30 giorni rilascia il "nulla osta" atto necessario per potere avviare le attività di bonifica

Le attività di bonifica dovranno concludersi con una verifica di conformità da parte del Reparto Infrastrutture